1. Ai fini del riordino e della revisione della disciplina delle tipologie contrattuali in cui sia dedotta attività lavorativa, in forma tipica o atipica e a prescindere dalla denominazione adottata, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico denominato «Statuto dei lavori», che contenga disposizioni anche modificative della disciplina vigente, inclusa la legge 20 maggio 1970, n. 300, ad eccezione del titolo III, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) adeguamento ai princìpi del diritto comunitario, così come specificati in direttive e altre misure di natura non vincolante, al fine di promuovere l'occupabilità, l'imprenditorialità, l'adattabilità e le pari opportunità, quali sono definite dalle linee guida sull'occupazione;
b) rimodulazione delle tutele e del relativo apparato sanzionatorio, ivi compreso quello riguardante la disciplina del licenziamento ingiustificato non imputabile a ragioni discriminatorie, prevedendo un congruo risarcimento e un ambito di applicazione riferiti anche all'anzianità di servizio del prestatore presso lo stesso datore di lavoro, nonché il riordino e la revisione del patto di prova;
c) estensione delle tutele fondamentali a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, in condizione di dipendenza socio-economica da un solo committente, sotto il profilo della loro dignità e sicurezza,
d) previsione di un diritto alla formazione del prestatore di lavoro, in ragione dell'attività alla quale sia effettivamente adibito, certificata da enti bilaterali ovvero, in loro assenza, secondo modalità previste da contratti collettivi, nazionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle associazioni più rappresentative dei datori e dei prestatori di lavoro.
2. Nell'attuazione della delega di cui al presente articolo, il Governo tiene conto delle eventuali indicazioni fornite in proposito dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro rappresentative a livello nazionale tramite un apposito avviso comune da rendere entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di realizzare un riordino della disciplina vigente in materia di ammortizzatori sociali e di strumenti di sostegno al reddito a base assicurativa e a totale carico delle imprese secondo criteri di autogestione, nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) revisione del sistema delle tutele in caso di disoccupazione e in costanza di rapporto di lavoro, avuto riguardo alle tipologie di trattamento su base assicurativa e a quelle su base solidaristica, alle condizioni di ammissibilità al trattamento, all'intensità, alla durata e al profilo temporale dei trattamenti, anche in funzione
1) l'indennità di disoccupazione ordinaria connessa agli attuali requisiti pieni è incrementata nella sua entità e durata prevedendo un'indennità di base che garantisca un sostegno al reddito complessivo per un periodo continuativo massimo di dodici mesi, con un meccanismo a scalare che assicuri al lavoratore il 60 per cento dell'ultima retribuzione nei primi sei mesi, per poi scendere al 40 per cento e al 30 per cento nei due successivi trimestri, e ha una durata massima complessiva dei trattamenti di disoccupazione non superiore ai ventiquattro mesi. Nelle regioni del Mezzogiorno la durata massima complessiva è di trenta mesi in un quinquennio;
2) per quanto concerne i benefìci concessi sulla base di requisiti ridotti, rafforzamento del principio di proporzionalità tra trattamenti e periodo di contribuzione connesso a effettiva prestazione d'opera, che adegui tale istituto alle regole sulla durata massima dei trattamenti come definita al numero 1);
b) assetto proattivo delle tutele in modo da non disincentivare il lavoro e da ridurre per quanto possibile la permanenza nella condizione di disoccupato e il lavoro non dichiarato; in questo quadro, definizione delle condizioni soggettive per la continuità nel godimento delle prestazioni erogate dagli ammortizzatori sociali, in particolare prevedendo, coerentemente a quanto previsto nell'ambito della strategia europea per l'occupazione: un controllo periodico sulla permanenza nello stato di disoccupazione involontaria dei soggetti che percepiscono l'indennità; programmi formativi a frequenza obbligatoria per i soggetti che percepiscono l'indennità, con certificazione finale del risultato ottenuto, nel quadro dei piani individuali concordati con i servizi per l'impiego, anche sperimentando a livello locale forme di bilateralità che concorrano a definire l'orientamento formativo; perdita del diritto al sostegno del reddito nel caso di
c) razionalizzazione del sistema delle aliquote preordinate al finanziamento del sistema degli ammortizzatori sociali, avendo presenti gli obiettivi di trasparenza, di semplificazione e di omogeneizzazione dei criteri di inquadramento delle aziende e di ripartizione del carico contributivo tra datori di lavoro, lavoratori e Stato; realizzazione di forme di contabilità separata per settore produttivo; definizione, attraverso accordi preventivi tra le organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro di ciascun settore, della contribuzione di equilibrio nonché di una contribuzione di solidarietà destinata a concorrere al finanziamento dei settori in disavanzo; possibilità di scegliere differenti basi imponibili per il calcolo dei contributi e di introdurre disincentivi e penalizzazioni;
d) fermo restando quanto disposto dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, in materia di ammortizzatori sociali e in analogia con le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 28, della medesima legge, in particolare per quanto riguarda il regime fiscale e contributivo, introduzione, in via prioritaria per i settori che non usufruiscono del sistema generale obbligatorio di sostegno al reddito, di misure volte a promuovere la costituzione di fondi mutualistici bilaterali e delle relative strutture da parte delle associazioni rappresentative dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, con lo scopo di gestire prestazioni integrative o sostitutive rispetto al sistema generale obbligatorio di sostegno al reddito;
e) ridefinizione dei criteri per l'attribuzione della contribuzione figurativa per le diverse tipologie di soggetti e situazioni;
f) semplificazione dei procedimenti autorizzatori, anche mediante interventi di delegificazione, garantendo flessibilità
g) adozione, in favore dei lavoratori interessati da processi di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale, di interventi formativi, concordati con i servizi per l'impiego e certificati dagli organismi pubblici o dagli organismi bilaterali, nell'ambito di piani di reinserimento, definiti in sede aziendale o territoriale dalle associazioni comparativamente più rappresentative dei datori e prestatori di lavoro;
h) monitoraggio dell'offerta formativa delle regioni rivolta ai soggetti in condizione di temporanea disoccupazione, al fine di garantire agli stessi prestazioni corrispondenti agli impegni assunti in sede di Unione europea per la definizione dei piani di azione nazionale per l'occupazione.
1. Allo scopo di realizzare un sistema organico e coerente di misure volte a favorire le capacità di inserimento professionale dei soggetti privi di occupazione, dei disoccupati di lungo periodo e di tutti i soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque aventi un'occupazione di carattere precario e di bassa qualità, a promuovere la mobilità del lavoro e ad accompagnare i processi di delocalizzazione produttiva, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a stabilire, nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e in coerenza con gli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell'Unione europea in materia di occupabilità, i princìpi fondamentali in materia di incentivi all'occupazione, ivi compresi quelli relativi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, senza oneri aggiuntivi
a) razionalizzazione degli schemi di incentivazione finanziaria o di altra natura in caso di nuova assunzione, con previsione di un regime generale avente al suo interno articolazioni e graduazioni in connessione con le caratteristiche soggettive degli interessati, con particolare riferimento ai disoccupati di lungo periodo, alle categorie a rischio di esclusione sociale e ai prestatori di lavoro coinvolti in processi di riemersione, nonché con il grado di svantaggio occupazionale delle diverse aree territoriali;
b) articolazione e semplificazione delle misure di incentivazione finanziaria, anche in relazione alla natura a tempo determinato o indeterminato del rapporto di lavoro e all'eventuale trasformazione a tempo indeterminato del contratto inizialmente posto in essere a tempo determinato, ovvero in relazione alla trasformazione dei tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in rapporti di lavoro subordinato, al fine di favorire la stabilizzazione delle prestazioni di lavoro;
c) previsione di un sistema di incentivi al ricorso a prestazioni di lavoro a tempo parziale su base volontaria, anche attraverso forme di incentivazione economica erogate direttamente al prestatore di lavoro, con particolare riferimento alle assunzioni connesse a ipotesi di espansione della base occupazionale dell'impresa ovvero in caso di impiego di giovani impegnati in percorsi di istruzione e formazione, di genitori con figli minori di sei anni conviventi, di lavoratori con età superiore ai cinquantacinque anni, di lavoratrici precedentemente occupate che rientrano nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività, nonché per la trasformazione a tempo parziale di contratti a tempo pieno in relazione a procedure di riduzione di personale;
d) collegamento delle misure di incentivazione finanziaria con le politiche di
e) coordinamento con la disciplina sulla verifica dello stato di disoccupazione e delle relative sanzioni, nonché con quella sugli ammortizzatori sociali, al fine di favorire l'inserimento dei beneficiari di questi ultimi nel mondo del lavoro;
f) introduzione di meccanismi automatici di incentivazione a favore dei datori di lavoro e dei lavoratori che investano in attività di formazione continua, anche attraverso l'utilizzo del contributo a tal fine previsto dall'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, purché essa sia certificata dagli organismi pubblici o dagli organismi bilaterali.
1. Al fine di favorire il funzionamento di un libero e responsabile sistema di relazioni industriali, il Governo è autorizzato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento che istituisca l'Agenzia per le relazioni industriali, di seguito denominata «Agenzia».
2. L'Agenzia ha il compito di contribuire a migliorare il funzionamento di un libero e responsabile sistema di relazioni industriali sia a livello nazionale sia a livello locale. A questo fine l'Agenzia:
a) fornisce un servizio indipendente e imparziale relativamente alla prevenzione e alla risoluzione delle controversie collettive di lavoro ed espleta il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali di lavoro di cui agli articoli 410 e seguenti del codice di procedura civile e agli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) provvede al costante monitoraggio della rappresentatività degli attori sociali
c) promuove nuove pratiche e formula codici di condotta relativi ai rapporti individuali e collettivi di lavoro;
d) svolge attività di studio, ricerca, documentazione, informazione e assistenza tecnica sulle materie che rientrano nel proprio ambito di competenza, con particolare attenzione all'evoluzione della normativa comunitaria e all'esperienza di altri ordinamenti giuridici.
3. L'Agenzia ha una sede centrale situata presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e si articola in strutture territoriali di livello regionale e provinciale secondo quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 1.
4. All'Agenzia sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, i compiti esercitati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nelle materie di cui al comma 2. Sono pertanto soppresse, con il regolamento di cui al comma 1, le strutture del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nazionali e periferiche, che svolgono le attività demandate all'Agenzia.
1. I redditi derivanti da prestazioni di lavoro straordinario e da premi connessi a risultati sulla base di accordi individuali o collettivi in sede aziendale sono assoggettati a imposizione fiscale sostitutiva, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con applicazione dell'aliquota media dell'ultimo biennio, ridotta del 50 per cento. I predetti redditi non concorrono ad alcun titolo alla formazione del reddito complessivo o dell'indicatore della situazione economica del percipiente o del suo nucleo familiare.
2. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 25 marzo 1997,